Difesa penale tecnica in procedimenti complessi e ad alto rischio sanzionatorio
Lo Studio Legale MAB assiste imputati e parti offese in procedimenti penali ordinari e speciali, con particolare esperienza in procedimenti abbreviati, patteggiamenti, costituzioni di parte civile e reati di natura economica, societaria, tributaria e contro la persona.
Ambiti principali di intervento
Valutazione preliminare del rischio penale, strategie deflattive del processo, gestione delle fasi di indagine, udienza preliminare e impugnazioni.
Servizi di diritto penale
Assistenza nella fase delle indagini preliminari, in udienza e nei gradi di giudizio, con particolare attenzione alle scelte strategiche che incidono sulla pena finale (rito abbreviato, applicazione pena su richiesta, accordi processuali, impugnazioni).
Giudizio abbreviato e patteggiamento
Analisi della posizione dell’imputato e valutazione della convenienza ad accedere a riti alternativi per ridurre il rischio sanzionatorio.
- Consulenza su presupposti, limiti ed effetti del giudizio abbreviato
- Valutazione della prova già raccolta e dell’eventuale integrazione
- Negoziazione della pena e gestione del patteggiamento
Diritto penale dell’economia e responsabilità
Difesa tecnica in procedimenti per reati economici, societari e responsabilità del datore di lavoro o del professionista.
- Reati bancari, finanziari, tributari e fallimentari
- Responsabilità penale d’impresa e sicurezza sul lavoro
- Reati contro la pubblica amministrazione e l’ambiente
Costituzione di parte civile
Assistenza alle persone offese che intendano chiedere il risarcimento del danno all’interno del processo penale.
- Valutazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali
- Redazione dell’atto di costituzione di parte civile
- Tutela nel corso dell’intero procedimento e nelle impugnazioni
Approfondimenti
Alcuni istituti processuali che incidono in modo decisivo sull’esito di un procedimento penale: quando conviene ricorrervi, quali sono i presupposti e quali gli effetti sulla pena e sui diritti delle parti.
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Il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento: l’imputato chiede che il processo venga definito allo stato degli atti, cioè sulla base del materiale probatorio già raccolto (artt. 438 ss. c.p.p.).
La richiesta è formulata personalmente dall’imputato o tramite procuratore speciale. Può essere semplice o condizionata all’assunzione di una specifica integrazione probatoria, quando necessaria per la decisione e compatibile con le esigenze di economia processuale. In tale caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.
Nel rito abbreviato si applicano, in quanto compatibili, le regole dell’udienza preliminare, con alcune limitazioni all’integrazione probatoria e alla modifica dell’imputazione (art. 441 c.p.p.).
In caso di condanna, la pena determinata dal giudice è ridotta di un terzo; l’ergastolo è sostituito da una pena di reclusione pari a 30 anni, mentre l’ergastolo con isolamento diurno è sostituito dall’ergastolo semplice (art. 442 c.p.p.).
Quanto alle impugnazioni, l’imputato e il pubblico ministero non possono appellare le sentenze di proscioglimento; il PM, inoltre, non può appellare le sentenze di condanna, salvo che sia stato modificato il titolo del reato (art. 443 c.p.p.).
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Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta)
Il cosiddetto patteggiamento (artt. 444–445 c.p.p.) consente a imputato e pubblico ministero di concordare una pena, chiedendone l’applicazione al giudice.
Può essere richiesto quando, tenuto conto delle circostanze e dell’eventuale diminuzione fino a un terzo, la pena detentiva non superi 5 anni (sola o congiunta a pena pecuniaria), oppure si tratti di sanzioni sostitutive o pene pecuniarie. Alcuni delitti particolarmente gravi sono esclusi: reati di schiavitù, tratta di persone, gravi reati sessuali, associazione di tipo mafioso, delitti con finalità di terrorismo, nonché determinate ipotesi di recidiva qualificata.
Se vi è consenso delle parti e non ricorrono cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il giudice, sulla base degli atti, verifica:
- la correttezza della qualificazione giuridica del fatto;
- l’applicazione e comparazione delle circostanze;
- la congruità della pena proposta.
In tal caso, pronuncia sentenza di applicazione della pena. Se è presente una parte civile, il giudice non decide nel merito della domanda risarcitoria, ma l’imputato viene condannato alle spese della parte civile salvo compensazione.
Quando la pena irrogata non supera 2 anni di detenzione (sola o congiunta a pena pecuniaria), la sentenza non comporta:
- condanna alle spese del procedimento;
- applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza (salva la confisca ex art. 240 c.p.).
Il reato si estingue se, nel termine di cinque anni (delitto) o due anni (contravvenzione), l’imputato non commette nuovi reati della stessa indole; in tal caso si estinguono anche gli effetti penali della condanna (art. 445 c.p.p.).
La richiesta può essere proposta in diverse fasi (udienza preliminare, giudizio direttissimo, giudizio immediato, udienza ex art. 447 c.p.p.). In caso di dissenso del PM o rigetto del giudice, la richiesta può essere rinnovata entro limiti precisi; la sentenza è, di regola, inappellabile, salvo il ricorso del PM contro il dissenso ritenuto ingiustificato.
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La costituzione di parte civile nel processo penale
La parte civile è il soggetto che, avendo subito un danno dal reato, decide di esercitare l’azione civile direttamente nel processo penale per ottenere il risarcimento e le restituzioni (artt. 74 ss., 76 ss. c.p.p.).
Si tratta normalmente della persona offesa o di altri soggetti legittimati. Per partecipare attivamente al processo (presentare memorie, produrre prove, controesaminare testimoni, formulare conclusioni) è necessario costituirsi parte civile tramite un difensore munito di procura speciale.
La dichiarazione di costituzione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 78 c.p.p.):
- generalità della persona fisica o dell’ente che si costituisce e del suo legale rappresentante;
- generalità o sufficienti indicazioni per identificare l’imputato;
- nome e cognome del difensore e indicazione della procura;
- esposizione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria;
- sottoscrizione del difensore.
La costituzione può avvenire in udienza o mediante deposito in cancelleria; se presentata fuori udienza, deve essere notificata alle altre parti.
Il termine per costituirsi parte civile è fino agli adempimenti ex art. 484 c.p.p., cioè fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, con alcune regole sulla presentazione delle liste testi in caso di costituzione tardiva (art. 79 c.p.p.).
La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale; il domicilio, per ogni effetto, si intende eletto presso il difensore (art. 100 c.p.p.).