Assistenza in tutte le fasi di separazione personale dei coniugi, procedimenti di divorzio, delibazione di sentenze di nullità ecclesiastica e responsabilità dei genitori per i fatti dei figli, con un approccio integrato tra profili personali, patrimoniali e tutela della prole.
Ambiti principali
Progettazione strategica del percorso giudiziale e stragiudiziale, tutela economica, cura dell’interesse dei figli e integrazione con eventuali procedimenti canonici.
Servizi di consulenza civile
Lo Studio assiste i coniugi nelle fasi di crisi del rapporto matrimoniale e familiare, dalla separazione al divorzio, fino al coordinamento con le decisioni dei tribunali ecclesiastici e alla responsabilità genitoriale per i fatti dei figli.
Separazione personale dei coniugi
Redazione del ricorso, assistenza nell’udienza davanti al Presidente, provvedimenti temporanei e urgenti, modifica delle condizioni nel tempo.
Divorzio e scioglimento degli effetti civili
Domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegno divorzile, affidamento dei figli, revisione delle condizioni.
Delibazione sentenze ecclesiastiche
Riconoscimento in Italia della sentenza canonica di nullità matrimoniale, con valutazione dei profili economici e familiari connessi.
Responsabilità dei genitori
Azioni risarcitorie e difesa in giudizio per danni cagionati da figli minori, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
Separazione giudiziale e consensuale
La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma disciplina la sospensione della convivenza e ridefinisce i rapporti personali ed economici tra i coniugi, con particolare attenzione alla tutela dei figli.
Art. 706 c.p.c. – Ricorso al tribunale competente con esposizione dei fatti, allegazione delle ultime dichiarazioni dei redditi e indicazione dell’eventuale presenza di figli.
Artt. 707–708 c.p.c. – Comparizione personale dei coniugi con i rispettivi difensori, tentativo obbligatorio di conciliazione e adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Artt. 709, 709-bis, 709-ter e 710–711 c.p.c. – Prosecuzione davanti al giudice istruttore, gestione delle controversie sull’affidamento, modificabilità nel tempo delle condizioni, omologazione della separazione consensuale.
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Testo normativo – Artt. 706–711 c.p.c.
Articolo 706 – Forma della domanda.
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.Articolo 707 – Comparizione personale delle parti.
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.Articolo 708 – Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente.
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione (…)Articoli 709, 709-bis, 709-ter, 710 e 711 c.p.c.
Si applicano le norme relative alla fissazione dell’udienza davanti al giudice istruttore, alla trattazione e alle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale, alla modificabilità dei provvedimenti e alla separazione consensuale, come da testo integrale degli articoli riportato nella documentazione dello Studio.
Separazione e tutela dei figli
Nella fase di separazione il tribunale interviene soprattutto per garantire l’interesse morale e materiale dei minori: affidamento, collocamento, diritto di visita, mantenimento e criteri di adeguamento automatico degli assegni vengono modellati sulla situazione concreta della famiglia.
In presenza di conflitti sull’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può ammonire il genitore inadempiente, disporre risarcimenti e perfino sanzioni pecuniarie (art. 709-ter c.p.c.).
Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
La L. 898/1970 disciplina lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Cause previste dall’art. 3 (gravi condanne penali, separazione protratta nel tempo, mancata consumazione, annullamento o scioglimento all’estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ecc.).
Art. 4 – Ricorso al tribunale competente, tentativo di conciliazione davanti al Presidente, provvedimenti provvisori, nomina del giudice istruttore e sentenza non definitiva sullo status.
Artt. 5–6, 8–9, 12-bis – Assegno divorzile, mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare, garanzie reali o personali, reversibilità, TFR e revisione successiva delle condizioni.
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Estratti dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898
Art. 1. – Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.
Art. 2. – Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice (…) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3. – Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato (…) 2) nei casi in cui (…) è stata pronunciata separazione giudiziale o omologata separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto protratta per il periodo di legge, ecc.
Art. 4. – La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero (…) con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata.
Art. 5–6. – Il tribunale pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disciplina l’assegno a favore del coniuge economicamente più debole e i provvedimenti relativi ai figli.
Art. 8–9, 9-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies.
Le norme regolano garanzie e strumenti di tutela del credito (ipoteca, pignoramento, pagamento diretto da parte dei terzi), revisione delle condizioni, pensione di reversibilità, quota di TFR e profili penali in caso di inadempimento dell’assegno.
Delibazione delle sentenze di nullità ecclesiastica
La sentenza di nullità matrimoniale pronunciata da un tribunale ecclesiastico può acquisire efficacia civile in Italia tramite la delibazione da parte della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 8 L. 121/1985.
La Corte verifica in particolare che:
- il giudice ecclesiastico fosse competente;
- sia stato rispettato il diritto di difesa delle parti;
- ricorrano le condizioni richieste per l’efficacia delle sentenze straniere.
Nella stessa decisione la Corte può adottare provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, rinviando per il resto al giudice civile competente.
Danni causati dai figli e dovere di educazione
I genitori rispondono dei danni causati dai figli minorenni conviventi ai sensi dell’art. 2048 c.c., responsabilità collegata ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione previsti dall’art. 147 c.c..
La Corte di Cassazione, sentenza 3964/2014, ha riaffermato che l’obbligo di impartire insegnamenti adeguati e di vigilare sui figli diventa ancora più rigoroso proprio nei periodi in cui l’emancipazione dal controllo diretto dei genitori è anticipata (es. spostamenti autonomi, uso di veicoli, frequentazione di luoghi pubblici).
I genitori possono liberarsi da responsabilità solo dimostrando, con fatti concreti, di aver adempiuto ai propri doveri educativi e di vigilanza. In difetto, restano tenuti a risarcire i danni cagionati dal figlio, anche se prossimo alla maggiore età.
Cassazione, 20 febbraio 2014, n. 3964
Una sedicenne attraversa con il rosso e causa un sinistro stradale. La Corte di Cassazione ha ritenuto possibile chiamare a rispondere anche i genitori, ribadendo che la prova liberatoria richiede la dimostrazione di una costante e concreta opera educativa e di un’adeguata vigilanza.
Lo Studio assiste sia i genitori convenuti in giudizio, sia le vittime che intendano far valere la responsabilità genitoriale per ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti.